L.R.
27 MARZO 2002, N. 3
"Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18/11/98, n.37
- Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del Decreto
legislativo 19/11/1997, n.422".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 10 aprile 2002, n. 16
ARTICOLO
1
(Modificazione
ed integrazioni dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Principi programmatici regionali")
1.
All'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le
seguenti modificazioni:
2.
a) al comma 2, lettera a), dopo le
parole: "limitano l'accessibilità" sono aggiunte le seguenti: "e
assicurando identiche condizioni di servizi allo spazio rurale";
b)
al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) promuove un sistema di mobilità che,
coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della
qualità della vita e nell'ambito di uno
sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e
dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello
incentrato sul veicolo privato a motore;";
c) al comma 2, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente:
"c-bis)
promuove lo sviluppo del trasporto locale anche attraverso l'incentivazione
dell'associazionismo nel settore.".
ARTICOLO
2
(Modificazione
ed integrazioni dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Servizi ferroviari")
1.
All'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2.
La Giunta regionale, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi
ferroviari, può promuovere, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto regionale, la
costituzione di una società a compartecipazione pubblico-privata.";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis.
La Giunta regionale trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18,
comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive
modificazioni e integrazioni, affida la gestione dei servizi ferroviari
attraverso procedure concorsuali, sulla base dei contratti di servizio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo stesso.";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis.
I servizi interferenti con quelli ferroviari di cui al comma 4 sono quelli che
presentano analogia nella tipologia di trasporto relativamente agli orari di
partenza ai percorsi e alle fermate, fatto salvo l'obiettivo del riequilibrio intermodale
a favore del ferro.".
ARTICOLO
3
(Modificazioni
dell'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Definizione
dei servizi di trasporto pubblico locale")
1.
All'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le lettere a) e b) sono
sostituite dalle seguenti:
"a)
urbani; b) extraurbani;";
b)
il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2.
Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del comune e quelli che
collegano in modo diretto il centro urbano del comune con lo scalo ferroviario
o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e
destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale.";
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Sono servizi extraurbani quelli che collegano in modo continuativo due o più
comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di provincia.".
ARTICOLO
4
(Modificazione
dell'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Ambito di traffico
regionale e interregionale")
1.
All'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1.
Per ambito di traffico regionale si intende l'unità territoriale entro la quale
si attuano i servizi di trasporto che collegano il territorio delle province.
Per ambito di traffico interregionale s'intende l'insieme dei servizi che
collegano la Regione Umbria con le regioni limitrofe.".
ARTICOLO
5
(Modificazioni
dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Bacino di
traffico provinciale")
1.
All'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
alla rubrica dell'articolo (Bacino di traffico provinciale) la parola:
"Bacino" è sostituita dalla seguente: "Ambito";
b)
al comma 1, le parole: "Per bacino di traffico provinciale si intende
l'unità territoriale entro la quale si attua" sono sostituite dalle seguenti: "Per ambito
di traffico provinciale s'intende l'unità territoriale entro la quale si
attuano i servizi extraurbani e si promuove";
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione e dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono quelli individuati dall'articolo 7 della legge
regionale 17 agosto 1979, n. 44.";
d)
il comma 3 è abrogato.
ARTICOLO
6
(Modificazioni
dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Ambito di
traffico comunale")
1.
All'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
b)
"1.
L'ambito di traffico comunale è costituito dall'unità territoriale entro la
quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all'articolo 7, comma
2.";
b)
il comma 2 è abrogato.
ARTICOLO
7
(Modificazioni
ed integrazioni dell'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Piano regionale dei trasporti")
1.
All'articolo 11, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e)
stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di
bacino di cui all'articolo 12, dei piani urbani della mobilità di cui
all'articolo 13 e dei programmi triennali di cui all'articolo 15;";
b)
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis)
stabilisce i criteri per l'individuazione dei servizi minimi di cui
all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97";
c) alla lettera n), le parole:
"individua le" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i
criteri per l'individuazione e la programmazione delle";
d)
dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
"o-bis)
individua le misure per favorire, all'interno degli enti locali, la crescita
professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al
processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo
miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione.".
2.
All'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4.
Il piano regionale ha validità decennale e può essere aggiornato
periodicamente.".
ARTICOLO
8
(Modificazioni
ed integrazioni dell'articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Piani di Bacino")
1.
All'articolo 12, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le
parole: "nei bacini" sono sostituite dalle seguenti: "degli
ambiti" e le parole: "hanno validità triennale" sono sostituite
dalle seguenti: "hanno validità per sei anni e possono essere sottoposti
ad aggiornamenti annuali".
2.
All'articolo 12, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, privilegiando
quelli a minor impatto ambientale, per migliorare l'organizzazione qualitativa
e quantitativa dell'offerta di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di
trasporto collettivo;";
b)
alla lettera c), le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 4 e 5";
c)
la lettera f) è soppressa;
d)
alla lettera g) dopo le parole: "numero 104" sono soppresse le
seguenti: "prevedendone l'attuazione da parte dei Comuni";
e) dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente:
"g-bis)
individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui
all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97.".
3.
All'articolo 12, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le
parole: "approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 584 del
15.09.1998" sono sostituite dalle seguenti: "14 ottobre 1998, n.
34".
4.
All'articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo il comma 5
è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Ai fini della programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, le
province possono promuovere, fra i comuni tenuti alla redazione dei piani
urbani del traffico, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e quelli ad essi
limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, specifiche
intese, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge
regionale del 14 ottobre 1998, n. 34.".
ARTICOLO
9
(Modificazioni
ed integrazioni dell'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Piani di trasporto comunali")
1.
All'articolo 13, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, la rubrica
dell'articolo (Piani di trasporto comunali) è sostituita dalla seguente:
"(Piani urbani della mobilità)".
2.
All'articolo 13, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 adottano i piani
urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico ed individuano
gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale.";
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
I piani di cui al comma 1 sono redatti anche in conformità agli indirizzi
contenuti nel piano generale dei trasporti e nel piano regionale dei trasporti
di cui all'articolo 11.".
3.
All'articolo 13, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera b) le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 4 e 5";
b)
alla lettera c) le parole: "per adeguarle" sono sostituite dalle
seguenti: "e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli";
c) la lettera e) è soppressa;
d) dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente:
"f-bis)
individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui
all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97, con oneri a carico dei bilanci
comunali.".
ARTICOLO
10
(Sostituzione
dell'articolo 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Programmi
triennali")
1. L'articolo 15 della legge regionale 18
novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Art.
15 - (Programmi triennali) - 1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di
competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni
delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali
di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 422/97, sulla base dell'atto di
indirizzo di cui all'articolo 21, tenendo conto:
a)
degli atti di programmazione della Regione;
b)
del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;
c) degli standard di qualità e quantità
coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;
d) dell'ammontare complessivo delle risorse
regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con
qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
e) delle integrazioni funzionali,
tariffarie ed organizzative della mobilità;
f) della promozione di soluzioni a minore
impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;
g) dei parametri territoriali e di
popolazione.
2. La Regione si assume l'onere finanziario
dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21 e
garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi
previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei
bilanci degli enti locali.
3. La Provincia, per i servizi di
competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata
in conformità all'articolo 7 della legge regionale n. 34/1998."
ARTICOLO
11
(Modificazioni
dell'articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Investimenti")
1.
All'articolo 16, comma 4 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) dopo le parole: "congestione del traffico;" sono
aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli mirati alla prevenzione
dell'inquinamento mediante l'impiego del biodiesel e comunque di carburanti,
puri e in miscela con additivi o riformulati a basso impatto";
b)
alla lettera b) le parole: "da parte degli enti locali" sono
soppresse.
ARTICOLO
12
(Modificazioni
ed integrazione dell'art. 17 della legge regionale 18 novembre 1998, n.37
"Funzioni e competenze della Regione")
1.
All'articolo 17, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) la parola:
"redige" è sostituita dalla seguente:
"approva";
b) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c)
aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce
annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi
minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all'articolo 21, tenendo anche
conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e
lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste
nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera
o-bis);";
c)
alla lettera f) le parole:
"approva i piani triennali e" sono soppresse;
d)
dopo la lettera i) è aggiunta la
seguente:
"i-bis)
approva i regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n.
97.".
2.
All'articolo 17, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998. n. 37, le
parole: "ed i)" sono sostituite dalle seguenti: ", i) ed
i-bis)".
ARTICOLO
13
(Modificazioni
dell'articolo 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Funzioni e
competenze della Provincia")
1.
All'articolo18, comma 2 della legge
regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera b) le parole: "predispone e adotta" sono sostituite
dalla seguente: "approva";
b)
la lettera d) è soppressa;
c)
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) contribuisce al funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui
servizi programmati e concessi.".
ARTICOLO
14
(Modificazioni
ed integrazione dell'articolo 19 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Funzioni e competenze del Comune")
1.
All'articolo 19, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: "agli
articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12
comma 5-bis;";
b)
alla lettera b) le parole:
"partecipa alla programmazione dei" sono sostituite dalle seguenti:
"programma i";
c) alla lettera c) le parole:
"partecipa alla definizione dei" sono sostituite dalle seguenti:
"approva i";
d) alla lettera e), dopo le parole: "a
domanda debole" sono soppresse le seguenti: "proponendone
l'inclusione nei programmi triennali";
e)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f)
contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33,
fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi;".
2.
All'articolo 19, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le
parole: "invia alla provincia" sono aggiunte le seguenti: "e
all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33".
ARTICOLO
15
(Modificazione
dell'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Servizi
minimi")
1.
All'articolo 21, comma 1 della legge
regionale 18 novembre 1998, n. 37, l'alinea
è sostituita dalla seguente:
"1.
La Giunta regionale, in attuazione all'articolo 16 del D.Lgs. 422/97 e del
piano regionale dei trasporti, approva ogni tre anni un atto di indirizzo
generale, che contiene la definizione del livello dei servizi minimi,
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di
mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo
conto delle seguenti priorità:".
ARTICOLO
16
(Integrazione
della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)
1.
Dopo l'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è aggiunto il
seguente:
"Art.
21-bis - (Strumenti di supporto tecnico-operativo) - 1. Le province e i Comuni
concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto
tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del
trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi.
2.
Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 possono essere svolti in particolare
i seguenti compiti:
a)
programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici
di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
b)
progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare
riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi
sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
c)
gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
d)
controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e)
ogni altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi della presente
legge.".
ARTICOLO
17
(Modificazioni
ed integrazioni dell'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Modalità per l'affidamento dei servizi")
1.
All'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
"all'articolo 18 del decreto legislativo," sono aggiunte le seguenti:
"la Regione e";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Sono ammesse alle procedure concorsuali previste dal comma 1 le società scelte
in conformità ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 422/97 come
modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e i
raggruppamenti temporanei di impresa di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 17 marzo
1995, n. 158 costituiti da società a capitale pubblico e da società a capitale
privato, con quote di partecipazione corrispondenti all'impegno che ciascun
aderente può garantire."
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
I servizi di trasporto pubblico locale sono aggiudicati tenendo conto,
prioritariamente, della qualità del servizio offerto determinata sulla base dei
parametri fissati dalla Giunta regionale e dei criteri individuati nello schema
di bando di gara e di capitolato di cui all'articolo 23."
d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente d'intesa
con la Regione e sentite le organizzazioni sindacali."
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
"6-bis. L'affidatario resta comunque unico
responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento
viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun
importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.
6-ter.
L'ente concedente verifica che l'impresa subaffidataria sia in possesso dei
requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su
strada e applichi per le singole tipologie di servizi i rispettivi livelli di
contrattazione collettiva.
L'autorizzazione
è revocata qualora l'impresa subaffidataria non rispetti i livelli di
contrattazione collettiva, le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di
persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la
qualità del servizio, nonché, per il personale utilizzato, le norme in materia
di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi e la normativa sociale
europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo.
6-quater.
L'impresa affidante riconosce un corrispettivo congruo al servizio effettuato
che viene approvato dall'Ente concedente con l'atto di autorizzazione di cui al
comma 6.
6-quinquies.
Qualora sia ammessa alla gara un'azienda partecipata dall'ente concedente, le
procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti
terzi, nominata dalla Regione nel caso di società a partecipazione provinciale
e dalla Provincia nel caso di aziende a partecipazione comunale."
ARTICOLO
18
(Modificazione
dell'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Contratti
di servizio")
1.
All'articolo 23, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le
parole: "con le imprese affidatarie.", è soppresso il periodo:
"La Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei servizi minimi
a garanzia della relativa copertura finanziaria.".
ARTICOLO
19
(Modificazioni
ed integrazioni dell'articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
"Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei
servizi")
1.
All'articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente: "p-bis) le
specifiche relative alla tipologia del carburante a basso impatto ambientale da
utilizzare con particolare riferimento al biodiesel o comunque ai carburanti
puri o in miscela con additivi o riformulati;";
b)
al comma 1, lettera q) dopo le parole:
"disposizioni regionali", sono aggiunte le seguenti: "nonché
tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti
concedenti";
c)
al comma 2, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) garantire materiale rotabile e servizi a
terra per assicurare l'intermodalità tra i vettori di trasporto ivi compresa
quella con la bicicletta;
b-ter)
utilizzare per il TPL il biodiesel o comunque carburanti puri o in miscela con
additivi o riformulati a basso impatto nelle percentuali individuate nel
contratto di servizio di cui al comma 1, lett. p-bis);";
d)
al comma 2, lettera e), le parole: ", alla Regione e alla provincia"
sono sostituite dalle seguenti: "e all'Osservatorio della mobilità di cui
all'articolo 33";
e)
al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
"e-bis)
istituire, a livello aziendale, Comitati per la qualità dei servizi prodotti,
composti dai rappresentanti degli enti concedenti, delle associazioni degli
utenti maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. I
suddetti Comitati hanno potere di monitoraggio, di controllo e di intervento
esercitabile attraverso proposte e indicazioni operative sottoposte ai
competenti organi dei soggetti gestori;".
f) al comma 4, lettera a), dopo le parole:
"ad assicurare" sono aggiunte le seguenti: "per i servizi
aggiuntivi";
g) i commi 8 e 9 sono abrogati.
ARTICOLO
20
(Modificazione
dell'articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Modalità
di trasferimento dei beni strumentali
funzionali ai servizi")
1.
All'articolo 25, comma 1, la lettera c) della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, è sostituita dalla seguente:
"c)
i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il
vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni, quanto agli autobus
e impianti, e di venti, quanto ai beni immobili funzionali al servizio. Qualora
il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo
aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei
contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso
decade il vincolo di destinazione d'uso.".
ARTICOLO
21
(Sostituzione
dell'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Assetto
societario delle aziende di trasporto pubblico locale")
1.
L'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal
seguente:
"Art.
26 (Organizzazione dei servizi) - 1. Al fine di separare i compiti di programmazione
da quelli di gestione per il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi
sono espletate, per l'affidamento di qualsiasi modalità di servizio di
trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali di cui all'art. 18 D.Lgs.
422/97.
2.
La Regione favorisce, per la gestione dei servizi di TPL, la costituzione di
società a capitale pubblico e privato.".
ARTICOLO
22
(Modificazione
dell'articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Norma
finanziaria")
1.
All'articolo 32, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le
parole: ", dettando anche i criteri per garantire quote di risorse minime
su cui ogni ente locale può fondare la sua programmazione di settore" sono
sostituite dalle seguenti:
"e
sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti".
ARTICOLO
23
(Sostituzione
dell'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Modifiche
della l.r. 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni")
1.
L'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal
seguente:
"Art.
33 - (Osservatorio della mobilità) - 1. La Giunta regionale istituisce presso
la Direzione Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture una specifica struttura organizzativa
denominata "Osservatorio della Mobilità" con il compito di:
a)
acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilità
regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza, con
particolare riferimento alla domanda ed all'offerta dei servizi;
b) fornire alla Giunta Regionale ed agli
Enti Locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e
gestione del trasporto;
c) definire le procedure, anche
automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui alla lettera
b), in collaborazione con le Province, i Comuni e le aziende.
2.
Per il coordinamento dell'attività di cui al comma 1 è costituito un Comitato
composto dai rappresentanti di Regione, Province, Comuni e aziende. I
rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle
Autonomie Locali.".
ARTICOLO
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(Integrazione
della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)
1.
Dopo l'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono inseriti
i seguenti:
"Art.
33-bis - (Comitato di monitoraggio) - 1. E' istituito, presso il Servizio
Trasporti della Regione, il Comitato di monitoraggio per l'attuazione dei
principi di riforma contenuti nel D.Lgs. 422/97 e nella presente legge,
composto dai rappresentati di Regione, Province, Comuni, aziende e
rappresentanti di associazioni dei consumatori. I rappresentanti delle Province
e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali.
2.
Il Comitato svolge funzioni consultive e con relazioni semestrali informa la
Giunta regionale dell'andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi
e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei
servizi nonché del livello degli stessi previsti nei contratti di servizio.
Art.
33-ter - (Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal
servizio di linea al servizio di noleggio) - 1. Gli Enti concedenti autorizzano
le aziende a distrarre gli autobus acquistati con contributi regionali dal
servizio di linea al servizio di noleggio sulla base delle modalità fissate
dalla Giunta regionale.
2.
Gli Enti concedenti sono tenuti a relazionare annualmente alla Giunta regionale
sulle autorizzazioni di cui al comma 1 rilasciate alle aziende.".
ARTICOLO
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(Abrogazioni)
1.
Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 sono abrogati.
2.
Gli articoli 6 e 14 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
abrogati.